Proclamazione dello stato di agitazione degli specialisti ambulatoriali interni degli odontoiatri, psicologi e degli altri professionisti della regione Lombardia
La Delibera di Giunta Regionale n. XII / 2224 del 22 Aprile 2024 con l’allegato 3 viola l’ art. 29 comma 3 dell’ ACN del 07 /02/2024, che stabilisce: “Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione e, fermo restando che il loro numero è demandato alla valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista, esso non può di norma essere superiore a quattro”.
Pertanto: a) la durata effettiva di ogni singola prestazione dipende dalla “tipologia” e “complessità” del trattamento (esame o visita) da eseguire; b) una siffatta valutazione (sulla durata, ossia, della singola prestazione) è riservata in via esclusiva allo “specialista ambulatoriale”. La disposizione pattizia riportata sta a significare, nella sostanza, che il singolo specialista deve osservare tempi di esecuzione comunque idonei a garantire una assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il decreto LEA (livelli essenziali di assistenza).
Di qui la scarsa propensione alla standardizzazione, in termini di durata, delle singole prestazioni sanitarie.
Con ciò si vuole dire che eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili dovrebbero dunque essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva nazionale tra la competente amministrazione di settore (SISAC) da un lato e categorie professionali maggiormente rappresentative dall’altro lato.
Inoltre, sul piano della lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti, si richiama inoltre quanto specificamente previsto dal Codice di Deontologia Medica artt.3,4,13 e 20.
Infine, si riporta uno stralcio della Sentenza del TAR Lazio n. 6013 del 29/05/2018, dove non fu permesso alla Regione Lazio quello che ora cerca di fare la Regione Lombardia: “il collegio certamente non trascura il pur pregevole obiettivo che si intende realizzare con il gravato provvedimento (riduzione tempi di attesa per essere sottoposti a visite ed esami specialistici). È anche vero, tuttavia, che un simile obiettivo ben potrebbe essere perseguito con mezzi che non necessariamente debbano coincidere con una riduzione, de facto, del tempo da dedicare ai singoli esami ed alle singole visite (e con conseguente aumento del carico di lavoro per il personale medico attualmente in forza). Un simile obiettivo, al contrario, potrebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e strumentali da adibire ad un così delicato settore quale quello della pubblica sanità”.
In definitiva, il Terminale Associativo Regionale della UILFPL Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni riscontra che Regione Lombardia e Assessorato Regionale al Welfare antepongono agli aspetti qualitativi della Sanità quelli quantitativi dimenticando le esigenze cliniche di ogni paziente.
Tutto ciò premesso:
- visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione del Diritto di Sciopero nell’ Area della Specialistica Ambulatoriale contenuto nell’ Allegato 4 dell’ACN del 07/02/2024
PROCLAMA
lo Stato di agitazione di tutti gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Odontoiatri ed altre Professioni della Regione Lombardia e contestualmente richiede l’attuazione delle Procedure di Raffreddamento e Conciliazione previste dall’ ACN 07/02/2024 e dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 al fine di evitare lo Sciopero Generale.